CIRCOLARE 8 marzo 2008, n. 557
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CIRCOLARE 8 marzo 2008, n. 557
Gazzetta Ufficiale N. 70 del 22 Marzo 2008
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 8 marzo 2008, n. 557
Etichettatura dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V
categoria dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S. e declassificati.
Ai Prefetti della Repubblica
Ai Questori della Repubblica
Al Commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al Commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al Presidente della Giunta regionale
della Valle d'Aosta
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
Al Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri
Al Comando generale della Guardia di
finanza
All'Agenzia delle dogane
Con circolari n. 557/PAS.12664.XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005 e
557/PAS.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, e' stato richiamato
il principio di corretta etichettatura degli artifizi pirotecnici di
qualsiasi tipo, a mente delle normative vigenti in materia di
prodotti destinati al consumo.
A tale proposito, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6235/07
del 27 novembre 2007, ha confermato l'impostazione generale
dell'amministrazione con annullamento conseguente di una difforme
decisione sospensiva del T.A.R. Lombardia, affermando che: «l'obbligo
di etichettatura dei prodotti pirotecnici e' sancito, oltre che da
specifiche disposizioni comunitarie, dalle norme nazionali generali
in materia di tutela della pubblica sicurezza e del consumatore».
In tal senso il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente sul piano
cautelare «l'esigenza di tutela dell'incolumita' individuale e
collettiva» che questa amministrazione ha inteso perseguire con le
richiamate circolari.
Tanto premesso, anche tenuto conto dei principi sanciti dalla
direttiva comunitaria 2007/23/CE di armonizzazione delle normative
sui pirotecnici, si deve, altresi', rammentare che gia' sulla base
della normativa vigente e' obbligatoria una completa e puntuale
etichettatura dei prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo (compresi
quelli cosiddetti declassificati, ai sensi del decretoministeriale
4 aprile 1973, specifico oggetto della pronunzia del Consiglio di
Stato) la quale, oltre ad essere ben leggibile, deve necessariamente
riportare, tra gli elementi indispensabili ai sensi sia della
normativa sulla sicurezza generale dei prodotti sia del T.U.L.P.S.,
complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso ed il
peso netto della massa dei materiali attivi.
A cio' si aggiunga che la corretta etichettatura dei prodotti
pirotecnici di qualsiasi tipo corrisponde anche ai cogenti principi
fissati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela
della salute dei lavoratori, tenendo conto delle manipolazioni che,
dalla produzione al consumo finale, sono subite dai prodotti stessi
in ragione della sicurezza di stoccaggio, trasporto ed impiego.
Ove, tuttavia, sul mercato, in conseguenza delle sopra richiamate
vicende, fossero ancora presenti prodotti regolarmente declassificati
ed immessi in circolazione con un'etichetta che non ricomprenda il
peso netto della massa attiva, tale indicazione - al pari di ogni
altra che il costruttore/importatore dovesse apporre per integrare
conseguentemente le istruzioni per un uso sicuro e per adempiere alle
altre normative in vigore - potra' essere aggiunta, per il solo anno
in corso e limitatamente al solo smaltimento delle scorte presenti in
magazzino, con etichette adesive chiare e leggibili poste sull'unita'
minima di vendita dei prodotti stessi.
E', dunque, da escludersi tassativamente la produzione,
l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici
privi delle informazioni necessarie per la sicurezza del consumatore
e per la tracciabilita' degli stessi.
In tale senso, i signori prefetti, ove non abbiano gia' in passato
provveduto, sono pregati di integrare conseguentemente con puntuali
prescrizioni le licenze di produzione, importazione, deposito,
vendita e trasporto di materiali pirotecnici di IV e V categoria.
Ancor piu' attenta vigilanza dovra' essere esercitata, anche
sollecitando la collaborazione delle categoria di operatori
costituenti la filiera commerciale dei pirotecnici, per quei prodotti
«declassificati» la cui importazione o trasferimento comunitario non
sono attualmente assoggettati ad autorizzazioni di polizia, a mente
delle sopra richiamate disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile
1973.
Roma, 8 marzo 2008
Il capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 8 marzo 2008, n. 557
Etichettatura dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V
categoria dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S. e declassificati.
Ai Prefetti della Repubblica
Ai Questori della Repubblica
Al Commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al Commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al Presidente della Giunta regionale
della Valle d'Aosta
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
Al Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri
Al Comando generale della Guardia di
finanza
All'Agenzia delle dogane
Con circolari n. 557/PAS.12664.XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005 e
557/PAS.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, e' stato richiamato
il principio di corretta etichettatura degli artifizi pirotecnici di
qualsiasi tipo, a mente delle normative vigenti in materia di
prodotti destinati al consumo.
A tale proposito, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6235/07
del 27 novembre 2007, ha confermato l'impostazione generale
dell'amministrazione con annullamento conseguente di una difforme
decisione sospensiva del T.A.R. Lombardia, affermando che: «l'obbligo
di etichettatura dei prodotti pirotecnici e' sancito, oltre che da
specifiche disposizioni comunitarie, dalle norme nazionali generali
in materia di tutela della pubblica sicurezza e del consumatore».
In tal senso il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente sul piano
cautelare «l'esigenza di tutela dell'incolumita' individuale e
collettiva» che questa amministrazione ha inteso perseguire con le
richiamate circolari.
Tanto premesso, anche tenuto conto dei principi sanciti dalla
direttiva comunitaria 2007/23/CE di armonizzazione delle normative
sui pirotecnici, si deve, altresi', rammentare che gia' sulla base
della normativa vigente e' obbligatoria una completa e puntuale
etichettatura dei prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo (compresi
quelli cosiddetti declassificati, ai sensi del decretoministeriale
4 aprile 1973, specifico oggetto della pronunzia del Consiglio di
Stato) la quale, oltre ad essere ben leggibile, deve necessariamente
riportare, tra gli elementi indispensabili ai sensi sia della
normativa sulla sicurezza generale dei prodotti sia del T.U.L.P.S.,
complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso ed il
peso netto della massa dei materiali attivi.
A cio' si aggiunga che la corretta etichettatura dei prodotti
pirotecnici di qualsiasi tipo corrisponde anche ai cogenti principi
fissati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela
della salute dei lavoratori, tenendo conto delle manipolazioni che,
dalla produzione al consumo finale, sono subite dai prodotti stessi
in ragione della sicurezza di stoccaggio, trasporto ed impiego.
Ove, tuttavia, sul mercato, in conseguenza delle sopra richiamate
vicende, fossero ancora presenti prodotti regolarmente declassificati
ed immessi in circolazione con un'etichetta che non ricomprenda il
peso netto della massa attiva, tale indicazione - al pari di ogni
altra che il costruttore/importatore dovesse apporre per integrare
conseguentemente le istruzioni per un uso sicuro e per adempiere alle
altre normative in vigore - potra' essere aggiunta, per il solo anno
in corso e limitatamente al solo smaltimento delle scorte presenti in
magazzino, con etichette adesive chiare e leggibili poste sull'unita'
minima di vendita dei prodotti stessi.
E', dunque, da escludersi tassativamente la produzione,
l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici
privi delle informazioni necessarie per la sicurezza del consumatore
e per la tracciabilita' degli stessi.
In tale senso, i signori prefetti, ove non abbiano gia' in passato
provveduto, sono pregati di integrare conseguentemente con puntuali
prescrizioni le licenze di produzione, importazione, deposito,
vendita e trasporto di materiali pirotecnici di IV e V categoria.
Ancor piu' attenta vigilanza dovra' essere esercitata, anche
sollecitando la collaborazione delle categoria di operatori
costituenti la filiera commerciale dei pirotecnici, per quei prodotti
«declassificati» la cui importazione o trasferimento comunitario non
sono attualmente assoggettati ad autorizzazioni di polizia, a mente
delle sopra richiamate disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile
1973.
Roma, 8 marzo 2008
Il capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli
claudiodogo- Utente professionista
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Re: CIRCOLARE 8 marzo 2008, n. 557
inoltre aggiungo questa giusto per aggiornare il tutto
http://img.poliziadistato.it/docs/Circolare_Fuochi_artificio_20_12_2009.pdf
http://img.poliziadistato.it/docs/Circolare_Fuochi_artificio_20_12_2009.pdf
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