Nuova normativa sulla Pirotecnia
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Nuova normativa sulla Pirotecnia
Pubblico quà di seguito il testo integrale della nuova normativa di regolamentazione del settore, precisando che entro novanta giorni dalla pubblicazione dovrebbero essere divulgati anche i riferimenti applicativi della stessa.
BUONA LETTURA!!!!!
n.b. I commenti potranno essere fatti nell'apposita discussione.
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DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2010 , n. 58 Attuazione della direttiva
2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (10G0081)
(Gazzetta Ufficiale N. 93 del 22 Aprile 2010)
Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli
articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei
consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti
essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi
sul mercato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente
alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili
del fuoco;
b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano
nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7, e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8;
f) alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonché alle munizioni a salve utilizzate
in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere
utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da
dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio
di altri paesi dell'Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano
direttamente destinati all'esportazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza
idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito
di articoli pirotecnici.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela
esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro,
gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche
automantenute;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un
prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a titolo oneroso o
gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati
riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi
sul mercato;
c) fuoco d'artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
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d) articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici destinati ad esclusivo uso scenico, in
interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
e) articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli
contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un articolo pirotecnico
che rientra nel campo di applicazione del presente decreto, o che lo fa progettare o
fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;
g) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della
propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo
pirotecnico originario di un Paese terzo;
h) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel
corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
i) norma armonizzata: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione
europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate
dalla direttiva 98/48/CE e la conformità alla quale non é obbligatoria;
l) persona con conoscenze specialistiche: una persona abilitata secondo l'ordinamento
vigente a manipolare o utilizzare fuochi l'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici
teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo
3;
m) QEN - quantità equivalente netta: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente
in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da
un organismo notificato.
Art. 3 - Classificazione
1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al
loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il
livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 7 confermano la
classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui
all'articolo 6.
2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:
a) fuochi d'artificio:
1) categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso
e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi
confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
2) categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello
di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3) categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono
destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità
non é nocivo per la salute umana;
4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato
e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze
specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali
», e il cui livello di rumorosità non é nocivo per la salute umana;
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b) articoli pirotecnici teatrali:
1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale
ridotto;
2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente
all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici
teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli
pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente
da parte di persone con conoscenze specialistiche.
Art. 4 - Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche
1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli
pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n.
2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo
101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano
superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto
del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei predetti corsi e,
qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate
in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni
di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie
di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso, nonché quelle relative al rilascio
della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.
Art. 5 - Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, né messi altrimenti a disposizione dei consumatori
al di sotto dei seguenti limiti di età:
a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo
anno;
b) fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati
che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso
di validità;
c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano
muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;
d) fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone
non autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori
degli anni 18 é vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti
pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo
fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e
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metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli
pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con
una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2
grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato
e metallo.
4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma
3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura,
se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di
nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai
maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto
d'armi.
5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma
3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati
esclusivamente ad operatori professionali nell'ambito di spettacoli pirotecnici
Art. 6 - Marcatura CE
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti
dall'allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera g), é vietato detenere, utilizzare,
porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli
che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità
di cui all'allegato II.
3. Le procedure di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici sono: a) per gli
articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate
nell'allegato II, modulo B), nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto
di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da
uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e
E) dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate
ai moduli C), D), E) ed H) dell'allegato II;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con
le modalità indicate nell'allegato II, modulo G).
4. É fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili
sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza
vigenti, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti.
La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita
di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti
autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma,
del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
Art. 7 - Organismi notificati
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione
dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi,
di seguito denominati: «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure
di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i
quali ciascuno di essi é stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito
dalla medesima Commissione.
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2. L'autorizzazione di cui al comma 1 é rilasciata con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti
ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti
di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio
dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure
di valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C), D), E) ed F). La relativa istanza
é presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata
dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo
47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive
Art. 8 - Vigilanza sugli organismi notificati
1. Il Ministero dell'interno si avvale del comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, per vigilare sull'attività degli organismi notificati.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Il comitato, istituito presso il Ministero
dell'interno, é presieduto da un prefetto ed é composto da due rappresentanti del Ministero
dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due
rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello
sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica
amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono
designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica
non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di
seconda fascia.»;
b) al comma 3 le parole: «durano in carica cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«durano in carica tre anni».
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
della difesa e dello sviluppo economico, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono apportate le conseguenti modificazioni al decreto adottato
in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
4. Ai componenti del comitato non é corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso
spese.
Art. 9 - Caratteristiche della marcatura CE
1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato
IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile
sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o
sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.
2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli articoli pirotecnici del contrassegno
di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione
della marcatura CE.
3. É vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque
tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di
conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.
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4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei
marchi e delle iscrizioni.
5. Il fabbricante oppure, se questi non é stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore,
deve conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto,
copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della
relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione relativa alle valutazioni di
conformità superate, prescritta nell'allegato II.
6. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo
di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli articoli pirotecnici in vista di una
loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.
Art. 10 - Adempimenti procedurali
1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui
all'allegato II, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza
sugli stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni
dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 11 - Etichettatura degli articoli pirotecnici
1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione europea, gli importatori
devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli
siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua
italiana.
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili,
almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito
nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il
nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita stabilite
dall'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione
per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4, nonché, se del caso, la distanza minima di
sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo
attivo. Sull'artifizio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio
dello Stato, deve essere altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi
di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti,
l'indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dall'organismo notificato,
nonché degli estremi della presa d'atto ministeriale che attesta che l'importatore
o il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, ha
validamente depositato presso il Ministero dell'interno copia della certificazione «CE
del tipo» relativa al prodotto pirotecnico e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva
delle caratteristiche costruttive dello stesso ai fini delle verifiche di cui all'articolo 14,
comma 2.
3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza
minima di sicurezza;
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza
minima o delle distanze minime di sicurezza;
c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o
delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche
» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
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4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza
minima di sicurezza;
b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche
e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti
di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione
minima di vendita.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti
in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici,
oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici é
apposta, a cura del fabbricante o dell'importatore, un'etichetta recante il nome e l'indirizzo
del fabbricante o dell'importatore, nonché la denominazione e la data della fiera
campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformità e non disponibilità
alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli
esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti
e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati
in tali contesti a scopo dimostrativo.
Art. 12 – Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o,
qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome
e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura
di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali é fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i
dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato al decreto del Ministro della salute
in data 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalità
dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002.
4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o
per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.
5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 é anche apposta sulla
confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli, integrata
dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato
A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i
veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni
del presente decreto, solo quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente
indicato la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e
prova.
Art. 13 - Identificazione univoca e sistema informatico di raccolta dati
1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici procedono alla identificazione univoca
ove possibile dei singoli articoli pirotecnici e comunque di ogni confezione elementare.
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2. Il fabbricante, l'importatore ed il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6,
comma 4, secondo periodo, sono tenuti ad utilizzare il sistema informatico di gestione
delle procedure previste dal Ministero dell'interno di raccolta dei dati relativi agli articoli
pirotecnici, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilità.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuati gli elementi caratteristici e le modalità
dell'identificazione univoca di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di funzionamento
e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati di cui al comma
2, nonché la tenuta del registro di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche in modalità informatizzata,
relativo a tutte le movimentazioni di articoli pirotecnici.
Art. 14 - Sorveglianza del mercato
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno controlla
che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato siano sicuri, adeguatamente immagazzinati
e usati ai fini cui sono destinati.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, anche avvalendosi
della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture
pubbliche, attua la sorveglianza sul mercato mediante misure tese a:
a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonché nei luoghi
di fabbricazione, di deposito e di vendita;
b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la
sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) ritirare dal mercato, a seguito di accertamenti, gli articoli che pur recando la marcatura
CE corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo
scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza
delle persone;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i
distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in
pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di
sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei
distributori.
Art. 15 - Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 14 che limita l'immissione sul mercato
di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato,
con l'indicazione dei termini e delle autorità competenti cui é possibile ricorrere e deve
essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
per la salute, per la pubblica o privata incolumità, di cui all'articolo 16, prima dell'adozione
delle misure di cui all'articolo 14, agli interessati deve essere consentito di partecipare
alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti
i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto
1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'autorità competente
osservazioni scritte e documenti.
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3. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza,
ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, relative alle fabbriche, ai depositi, al trasporto,
agli esercizi di vendita e minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui agli articoli
102, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il Ministero dell'interno provvede alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati
sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici secondo i criteri stabiliti dalla Comunità
europea. Tale raccolta rimane a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Art. 16 - Interventi d'urgenza e misure preventive
1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine
e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata,
sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre particolari prescrizioni
per prevenire la produzione, detenzione o l'uso illecito di detto materiale.
2. Il Ministro dell'interno può, in qualsiasi momento, disporre, senza alcun onere aggiuntivo
per il bilancio dello Stato, la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita
o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a
cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli articoli pirotecnici che, pur muniti
della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione,
risultino, comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per
la pubblica o privata incolumità o per l'ambiente.
Art. 17 - Disciplina sanzionatoria
1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, é sostituito dal seguente: «Art. 53. - 1. É vietato fabbricare,
tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare,
trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati,
prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno,
sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura
CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni
di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza
fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la
loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie é disposta con provvedimento del capo
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000
euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma
1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti
riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del
provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri
prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici é punito con l'arresto da tre mesi ad un
anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna
fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori
10
di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione
e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione
delle previste autorizzazioni di legge, é punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna
fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e
P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi
di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze
di polizia, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro
a 300.000 euro.
5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei
prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono
essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di
polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito,
detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può
essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva,
può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette
regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun
pezzo non etichettato.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei
confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero,
se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo
53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero
dell'interno, ove previsti;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza,
nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano,
con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante,
dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione
in grammi del QEN -- peso netto della massa attiva pirotecnica.
9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul
quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente
normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa
da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.
10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero
dell'interno può sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori
e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura
non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumità pubblica,
con particolare riguardo per quelle dei minori.
11
11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno può, altresì, anche in via alternativa,
ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente
a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori
e dei minori.
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, é emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello
sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento recante, in particolare, l'adeguamento
delle disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli
pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di
classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti
modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di fabbricazione,
deposito, vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego, esportazione e importazione
degli articoli pirotecnici, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
corrispondenze tra le categorie previste dall'articolo 3 e le categorie per la classificazione
degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e successive modificazioni, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati
ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973, ai fini della sicurezza dei depositi.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, si continuano ad applicare
le disposizioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai
fini della cessione e vendita degli articoli pirotecnici.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sono aggiornate le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche,
ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonché
quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento
e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici
di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche
una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio
delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i
fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.
7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per gli articoli pirotecnici
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati
ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti
riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4
aprile 1973, continuano ad essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di
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scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini é il più
breve, anche ai fini dello smaltimento.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le autorizzazioni relative agli articoli pirotecnici
per i veicoli continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i provvedimenti di riconoscimento
e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei
manufatti di qualunque categoria e gruppo, nonché i provvedimenti dei prodotti riconosciuti
ma non classificati, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
Art. 19 - Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 20 -Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2010.
Allegato I
(di cui all'articolo 6, comma 1)
BUONA LETTURA!!!!!
n.b. I commenti potranno essere fatti nell'apposita discussione.
1
DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2010 , n. 58 Attuazione della direttiva
2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (10G0081)
(Gazzetta Ufficiale N. 93 del 22 Aprile 2010)
Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli
articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei
consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti
essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi
sul mercato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente
alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili
del fuoco;
b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano
nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7, e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8;
f) alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonché alle munizioni a salve utilizzate
in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere
utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da
dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio
di altri paesi dell'Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano
direttamente destinati all'esportazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza
idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito
di articoli pirotecnici.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela
esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro,
gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche
automantenute;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un
prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a titolo oneroso o
gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati
riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi
sul mercato;
c) fuoco d'artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
2
d) articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici destinati ad esclusivo uso scenico, in
interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
e) articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli
contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un articolo pirotecnico
che rientra nel campo di applicazione del presente decreto, o che lo fa progettare o
fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;
g) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della
propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo
pirotecnico originario di un Paese terzo;
h) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel
corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
i) norma armonizzata: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione
europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate
dalla direttiva 98/48/CE e la conformità alla quale non é obbligatoria;
l) persona con conoscenze specialistiche: una persona abilitata secondo l'ordinamento
vigente a manipolare o utilizzare fuochi l'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici
teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo
3;
m) QEN - quantità equivalente netta: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente
in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da
un organismo notificato.
Art. 3 - Classificazione
1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al
loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il
livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 7 confermano la
classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui
all'articolo 6.
2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:
a) fuochi d'artificio:
1) categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso
e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi
confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
2) categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello
di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3) categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono
destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità
non é nocivo per la salute umana;
4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato
e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze
specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali
», e il cui livello di rumorosità non é nocivo per la salute umana;
3
b) articoli pirotecnici teatrali:
1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale
ridotto;
2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente
all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici
teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli
pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente
da parte di persone con conoscenze specialistiche.
Art. 4 - Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche
1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli
pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n.
2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo
101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano
superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto
del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei predetti corsi e,
qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate
in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni
di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie
di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso, nonché quelle relative al rilascio
della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.
Art. 5 - Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, né messi altrimenti a disposizione dei consumatori
al di sotto dei seguenti limiti di età:
a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo
anno;
b) fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati
che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso
di validità;
c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano
muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;
d) fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone
non autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori
degli anni 18 é vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti
pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo
fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e
4
metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli
pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con
una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2
grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato
e metallo.
4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma
3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura,
se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di
nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai
maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto
d'armi.
5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma
3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati
esclusivamente ad operatori professionali nell'ambito di spettacoli pirotecnici
Art. 6 - Marcatura CE
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti
dall'allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera g), é vietato detenere, utilizzare,
porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli
che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità
di cui all'allegato II.
3. Le procedure di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici sono: a) per gli
articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate
nell'allegato II, modulo B), nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto
di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da
uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e
E) dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate
ai moduli C), D), E) ed H) dell'allegato II;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con
le modalità indicate nell'allegato II, modulo G).
4. É fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili
sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza
vigenti, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti.
La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita
di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti
autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma,
del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
Art. 7 - Organismi notificati
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione
dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi,
di seguito denominati: «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure
di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i
quali ciascuno di essi é stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito
dalla medesima Commissione.
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2. L'autorizzazione di cui al comma 1 é rilasciata con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti
ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti
di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio
dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure
di valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C), D), E) ed F). La relativa istanza
é presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata
dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo
47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive
Art. 8 - Vigilanza sugli organismi notificati
1. Il Ministero dell'interno si avvale del comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, per vigilare sull'attività degli organismi notificati.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Il comitato, istituito presso il Ministero
dell'interno, é presieduto da un prefetto ed é composto da due rappresentanti del Ministero
dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due
rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello
sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica
amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono
designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica
non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di
seconda fascia.»;
b) al comma 3 le parole: «durano in carica cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«durano in carica tre anni».
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
della difesa e dello sviluppo economico, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono apportate le conseguenti modificazioni al decreto adottato
in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
4. Ai componenti del comitato non é corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso
spese.
Art. 9 - Caratteristiche della marcatura CE
1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato
IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile
sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o
sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.
2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli articoli pirotecnici del contrassegno
di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione
della marcatura CE.
3. É vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque
tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di
conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.
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4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei
marchi e delle iscrizioni.
5. Il fabbricante oppure, se questi non é stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore,
deve conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto,
copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della
relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione relativa alle valutazioni di
conformità superate, prescritta nell'allegato II.
6. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo
di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli articoli pirotecnici in vista di una
loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.
Art. 10 - Adempimenti procedurali
1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui
all'allegato II, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza
sugli stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni
dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 11 - Etichettatura degli articoli pirotecnici
1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione europea, gli importatori
devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli
siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua
italiana.
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili,
almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito
nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il
nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita stabilite
dall'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione
per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4, nonché, se del caso, la distanza minima di
sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo
attivo. Sull'artifizio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio
dello Stato, deve essere altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi
di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti,
l'indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dall'organismo notificato,
nonché degli estremi della presa d'atto ministeriale che attesta che l'importatore
o il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, ha
validamente depositato presso il Ministero dell'interno copia della certificazione «CE
del tipo» relativa al prodotto pirotecnico e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva
delle caratteristiche costruttive dello stesso ai fini delle verifiche di cui all'articolo 14,
comma 2.
3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza
minima di sicurezza;
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza
minima o delle distanze minime di sicurezza;
c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o
delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche
» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
7
4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza
minima di sicurezza;
b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche
e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti
di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione
minima di vendita.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti
in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici,
oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici é
apposta, a cura del fabbricante o dell'importatore, un'etichetta recante il nome e l'indirizzo
del fabbricante o dell'importatore, nonché la denominazione e la data della fiera
campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformità e non disponibilità
alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli
esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti
e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati
in tali contesti a scopo dimostrativo.
Art. 12 – Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o,
qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome
e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura
di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali é fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i
dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato al decreto del Ministro della salute
in data 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalità
dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002.
4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o
per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.
5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 é anche apposta sulla
confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli, integrata
dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato
A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i
veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni
del presente decreto, solo quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente
indicato la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e
prova.
Art. 13 - Identificazione univoca e sistema informatico di raccolta dati
1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici procedono alla identificazione univoca
ove possibile dei singoli articoli pirotecnici e comunque di ogni confezione elementare.
8
2. Il fabbricante, l'importatore ed il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6,
comma 4, secondo periodo, sono tenuti ad utilizzare il sistema informatico di gestione
delle procedure previste dal Ministero dell'interno di raccolta dei dati relativi agli articoli
pirotecnici, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilità.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuati gli elementi caratteristici e le modalità
dell'identificazione univoca di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di funzionamento
e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati di cui al comma
2, nonché la tenuta del registro di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche in modalità informatizzata,
relativo a tutte le movimentazioni di articoli pirotecnici.
Art. 14 - Sorveglianza del mercato
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno controlla
che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato siano sicuri, adeguatamente immagazzinati
e usati ai fini cui sono destinati.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, anche avvalendosi
della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture
pubbliche, attua la sorveglianza sul mercato mediante misure tese a:
a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonché nei luoghi
di fabbricazione, di deposito e di vendita;
b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la
sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) ritirare dal mercato, a seguito di accertamenti, gli articoli che pur recando la marcatura
CE corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo
scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza
delle persone;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i
distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in
pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di
sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei
distributori.
Art. 15 - Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 14 che limita l'immissione sul mercato
di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato,
con l'indicazione dei termini e delle autorità competenti cui é possibile ricorrere e deve
essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
per la salute, per la pubblica o privata incolumità, di cui all'articolo 16, prima dell'adozione
delle misure di cui all'articolo 14, agli interessati deve essere consentito di partecipare
alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti
i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto
1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'autorità competente
osservazioni scritte e documenti.
9
3. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza,
ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, relative alle fabbriche, ai depositi, al trasporto,
agli esercizi di vendita e minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui agli articoli
102, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il Ministero dell'interno provvede alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati
sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici secondo i criteri stabiliti dalla Comunità
europea. Tale raccolta rimane a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Art. 16 - Interventi d'urgenza e misure preventive
1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine
e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata,
sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre particolari prescrizioni
per prevenire la produzione, detenzione o l'uso illecito di detto materiale.
2. Il Ministro dell'interno può, in qualsiasi momento, disporre, senza alcun onere aggiuntivo
per il bilancio dello Stato, la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita
o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a
cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli articoli pirotecnici che, pur muniti
della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione,
risultino, comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per
la pubblica o privata incolumità o per l'ambiente.
Art. 17 - Disciplina sanzionatoria
1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, é sostituito dal seguente: «Art. 53. - 1. É vietato fabbricare,
tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare,
trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati,
prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno,
sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura
CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni
di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza
fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la
loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie é disposta con provvedimento del capo
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000
euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma
1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti
riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del
provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri
prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici é punito con l'arresto da tre mesi ad un
anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna
fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori
10
di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione
e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione
delle previste autorizzazioni di legge, é punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna
fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e
P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi
di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze
di polizia, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro
a 300.000 euro.
5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei
prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono
essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di
polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito,
detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può
essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva,
può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette
regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun
pezzo non etichettato.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei
confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero,
se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo
53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero
dell'interno, ove previsti;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza,
nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano,
con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante,
dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione
in grammi del QEN -- peso netto della massa attiva pirotecnica.
9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul
quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente
normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa
da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.
10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero
dell'interno può sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori
e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura
non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumità pubblica,
con particolare riguardo per quelle dei minori.
11
11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno può, altresì, anche in via alternativa,
ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente
a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori
e dei minori.
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, é emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello
sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento recante, in particolare, l'adeguamento
delle disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli
pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di
classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti
modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di fabbricazione,
deposito, vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego, esportazione e importazione
degli articoli pirotecnici, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
corrispondenze tra le categorie previste dall'articolo 3 e le categorie per la classificazione
degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e successive modificazioni, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati
ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973, ai fini della sicurezza dei depositi.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, si continuano ad applicare
le disposizioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai
fini della cessione e vendita degli articoli pirotecnici.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sono aggiornate le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche,
ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonché
quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento
e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici
di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche
una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio
delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i
fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.
7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per gli articoli pirotecnici
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati
ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti
riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4
aprile 1973, continuano ad essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di
12
scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini é il più
breve, anche ai fini dello smaltimento.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le autorizzazioni relative agli articoli pirotecnici
per i veicoli continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i provvedimenti di riconoscimento
e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei
manufatti di qualunque categoria e gruppo, nonché i provvedimenti dei prodotti riconosciuti
ma non classificati, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
Art. 19 - Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 20 -Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2010.
Allegato I
(di cui all'articolo 6, comma 1)
Ultima modifica di claudiodogo il Mar 11 Mag 2010 - 0:16 - modificato 1 volta.
claudiodogo- Utente professionista
- Numero di messaggi : 707
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Data d'iscrizione : 14.12.07
Re: Nuova normativa sulla Pirotecnia
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a
quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo
di sicurezza e di affidabilità.
2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne
uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni
minime sull'ambiente.
3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui é
destinato.
Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò
non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle
quali l'articolo pirotecnico é destinato ad essere usato.
Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:
a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata
(massa e percentuale di sostanze utilizzate), nonché dimensioni;
b) stabilità fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali
normali prevedibili;
c) sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;
d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica;
e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua, qualora questo sia destinato
ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano
essere pregiudicate dall'acqua;
f) resistenza alle temperature basse e alte, qualora l'articolo pirotecnico sia destinato ad
essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano
essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o
dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;
13
g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o
involontari;
h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in
condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso (comprese le distanze di sicurezza)
e allo smaltimento scritte nella lingua italiana;
i) la capacità dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere
al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;
l) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l'uso al fine di
assicurare un funzionamento sicuro dell'articolo pirotecnico.
Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato
nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la
composizione pirotecnica. 4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere:
a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad effetto di lampo;
b) esplosivi militari.
5) I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti.
A. Fuochi d'artificio
1) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente
all'art. 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello
sonoro o di fattori affini. La categoria é chiaramente indicata sull'etichetta:
a) i fuochi d'artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza é pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza
può essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente
misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
iii) la categoria 1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto
di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di
scoppio e lampo;
iiii) i petardini da ballo della categoria 1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato
d'argento;
b) i fuochi d'artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza é pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza
può essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente
misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
c) i fuochi d'artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza é pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza
può essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente
misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.
2) I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono
al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali
e l'ambiente.
3) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato
sull'etichetta o nelle istruzioni.
4) I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria ematica e imprevedibile.
5) I fuochi d'artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro l'accensione involontaria
mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle carat14
teristiche di produzione dell'articolo stesso. I fuochi d'artificio di categoria 4 devono essere
protetti contro l'accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.
B. Altri articoli pirotecnici
1) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i
rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente durante il loro uso normale.
2) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato
sull'etichetta o nelle istruzioni.
3) L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi
per la salute, i beni materiali e l'ambiente derivanti da frammenti allorché innescato
involontariamente.
4) Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di
scadenza indicata dal fabbricante.
C. Dispositivi d'accensione
1) I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente
capacità d'innesco in tutte le condizioni d'uso normali e prevedibili.
2) I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in
condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.
3) I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici
in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.
4) La copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere
adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e
prevedibile. 5) I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere
forniti assieme all'articolo.
6) Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza, ecc.)
dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all'articolo.
7) I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e
possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidità
della connessione al dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego previsto.
Allegato II
(di cui all'articolo 6, comma 2)
PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ
B: Esame CE del tipo
1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo
notificato accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in questione,
soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante a un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda comprende:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non é stata presentata a nessun altro
organismo notificato;
c) la documentazione tecnica quale descritta del punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo
della produzione in questione (di seguito «tipo»). L'organismo notificato può chiedere
ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove.
15
3. La documentazione tecnica deve consentire di verificare la conformità dell'articolo
alle disposizioni della direttiva. La documentazione, nella misura in cui ciò é pertinente
ai fini della valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento
dell'articolo e contiene, nella misura in cui ciò é pertinente per la valutazione:
a) una descrizione generale del tipo;
b) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità,
circuiti, ecc.;
c) le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e degli schemi
e del funzionamento dell'articolo;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e descrizioni delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto
laddove non si siano applicate le norme armonizzate;
e) i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.;
f) le relazioni sulle prove.
4. L'organismo notificato:
a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente
a tale documentazione e identifica gli elementi che sono stati progettati
conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme armonizzate, nonché i componenti
che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di dette
norme armonizzate;
b) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per accertare se, ove
non si siano applicate le norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante
soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;
c) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per verificare se, ove il
fabbricante abbia scelto di applicare le pertinenti norme armonizzate, queste siano
state applicate;
d) concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove
necessarie.
5. Se il tipo risulta conforme alle pertinenti disposizioni del presente decreto l'organismo
notificato deve rilasciare al richiedente un attestato di certificazione CE. L'attestato
deve riportare il nome e l'indirizzo del fabbricante, il risultato dell'esame e i dati necessari
per l'identificazione del tipo approvato.
All'attestato dev'essere allegato un elenco delle parti pertinenti della documentazione
tecnica e copia di tale elenco é conservata dall'organismo notificato.
L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante un attestato di certificazione
CE deve fornire una motivazione dettagliata del rifiuto.
Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6. Il richiedente deve informare l'organismo notificato che detiene la documentazione
tecnica relativa all'attestato di certificazione CE di tutte le modifiche all'articolo approvato,
le quali devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora possano influire sulla
conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni d'impiego prescritte dell'articolo.
Questa nuova approvazione dev'essere rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato
originale di certificazione CE.
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
utili riguardanti gli attestati di certificazione CE e i complementi da esso rilasciati o revocati.
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8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di certificazione
CE o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli
altri organismi notificati.
9. Il fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di
certificazione CE e dei loro complementi per un periodo di almeno 10 anni dall'ultima
data di fabbricazione dell'articolo in questione.
Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione
la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione
del prodotto sul mercato.
C: Conformità al tipo
1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante si accerta e
dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato
di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione
di conformità.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
assicuri la conformità del prodotto al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e ai
requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 10 anni
dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione.
Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione
la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione
del prodotto sul mercato.
4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli
sull'articolo a intervalli casuali. Si esamina un campione adeguato degli articoli finiti,
prelevato in loco dall'organismo notificato, e si devono effettuare le prove appropriate
indicate nella norma armonizzata applicabile o prove equivalenti per controllare la conformità
dell'articolo ai requisiti pertinenti del presente decreto. Nel caso in cui uno o più
campioni degli articoli esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato adotta
provvedimenti appropriati.
Sotto la responsabilità dell'organismo notificato il fabbricante appone il numero d'identificazione
dell'organismo durante il processo di fabbricazione.
D: Garanzia della qualità di produzione
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi
di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono
conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del
presente decreto. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ciascun articolo e redigere
una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata
dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di
cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, esegue
l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato nel punto 3. Egli é
assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualità
ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.
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La domanda contiene:
a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;
b) la documentazione relativa al sistema di qualità;
c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di certificazione
CE.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto
nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti del presente decreto che ad essi si
applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una
documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri
del personale direttivo in materia di qualità degli articoli pirotecnici;
b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità,
dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione,
con l'indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;
d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e dati sulle prove e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta
qualità degli articoli pirotecnici e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti
di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità
che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo
incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del
prodotto in questione. La procedura di verifica deve comprendere una visita ispettiva
agli impianti del fabbricante. La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata,
viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il
sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante.
Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato. 4.1. Scopo della sorveglianza
é garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal
sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali
di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni,
in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
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4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante
mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,
procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante
una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione
dell'articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, quarto comma
e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.
E: Garanzia di qualità del prodotto
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi
di cui alla punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al
tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE. Il fabbricante appone la marcatura CE su
ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve
essere accompagnata da un numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile
della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione e le prove degli
articoli pirotecnici finiti come indicato nel punto 3. Egli é soggetto alla sorveglianza di
cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di verifica del sistema di qualità degli
articoli pirotecnici a un organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
a) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di articoli pirotecnici completati;
b) la documentazione relativa al sistema di qualità;
c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di certificazione
CE.
3.2. In base al sistema di qualità, ogni articolo pirotecnico dev'essere esaminato e prove
appropriate, come stabilito nella norma o nelle norme armonizzate pertinenti o prove
equivalenti, sono eseguite per assicurare la conformità dell'articolo ai requisiti pertinenti
fissati del presente decreto.
Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati
in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri
del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;
b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
c) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;
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d) dei registri riguardanti la qualità, come relazioni ispettive e dati sulle prove, e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
3.3. L'organismo notificato verifica il sistema di qualità per determinare se soddisfi i requisiti
di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità
che attuano la corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato del controllo deve essere presente un esperto nella tecnologia del
prodotto interessato. La procedura di verifica deve comprendere una visita degli impianti
del fabbricante. La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata
al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il
sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità. L'organismo
notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua
a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere
le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza é garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli
obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali
di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni,
in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle
tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante
mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,
procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante
una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione
dell'articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) la documentazione relativa alle modifiche di cui al punto 3 .4, secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo paragrafo
e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.
F – Lettera omessa nel testo originale
G: Verifica dell'esemplare unico
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che
l'articolo pirotecnico cui é stato rilasciato l'attestato di cui alla lettera B é conforme ai
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requisiti pertinenti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura CE sull'articolo
e redige una dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e procede alle opportune prove
in conformità della norma armonizzata o delle norme armonizzate pertinenti o prove
equivalenti, per verificarne la conformità dell'articolo ai pertinenti requisiti del presente
decreto.
L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione sull'articolo
pirotecnico approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.
3. Scopo della documentazione tecnica é consentire di valutare la conformità dell'articolo
ai requisiti del presente decreto e di comprendere la progettazione, la fabbricazione e
il funzionamento dell'articolo pirotecnico.
La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della verifica:
a) una descrizione generale del tipo;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottoinsiemi
e circuiti;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni di progettazione
e fabbricazione, schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti e il funzionamento
dell'articolo pirotecnico;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e le descrizioni delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto,
qualora non siano state applicate le norme armonizzate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati e degli esami effettuati;
f) le relazioni sulle prove effettuate.
H: Garanzia totale di qualità
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi
di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli in questione rispondono ai requisiti
applicabili del presente decreto che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo
importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo e redigono una dichiarazione
scritta di conformità. La marcatura CE é accompagnata dal numero d'identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione,
esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al
punto 3, ed é assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo
notificato.
La domanda deve contenere:
a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;
b) la documentazione relativa al sistema di qualità.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dell'articolo ai requisiti della presente
direttiva che ad essi si applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una
documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
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a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri
del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;
b) delle specifiche tecniche di produzione, comprese le norme applicabili e, qualora le
norme armonizzate non siano state applicate integralmente, dei mezzi per garantire
che siano stati rispettati i requisiti essenziali del presente decreto;
c) delle tecniche di controllo e verifica dei risultati di sviluppo, dei processi e degli interventi
sistematici per sviluppare prodotti rientranti nella categoria di prodotti in
questione;
d) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità,
dei processi e degli interventi sistematici applicati;
e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione,
con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;
f) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta
in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa
i requisiti di cui al punto 3.2. Esso deve presumere la conformità a tali requisiti per i
sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro
del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella verifica della tecnologia
del prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del
fabbricante.
La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante.
Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di
qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante deve tenere costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato
il sistema di qualità sugli aggiornamenti che intende apportare al sistema di qualità.
L'organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se il sistema
modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una
nuova verifica.
La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere
le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza CE é garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli
obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai
locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie
informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione,
come i risultati di analisi, calcoli, prove;
c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione,
come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato.
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4.3. L'organismo notificato deve svolgere regolari controlli intesi ad accertare che il
fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione
sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,
procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve
fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione
sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione
dell'articolo, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma
e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti
informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.
Allegato III
(di cui all'articolo 7, comma 2)
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI
STATI MEMBRI PER QUANTO CONCERNE GLI ORGANISMI RESPONSABILI
DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ.
1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove di verifica non possono
essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore né l'importatore
degli articoli pirotecnici da controllare, né il mandatario di una di queste persone.
Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione,
produzione, commercializzazione, manutenzione o importazione di detti articoli. Ciò
non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e
l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale eseguono le prove di verifica con la massima integrità
professionale e la massima competenza tecnica e sono liberi da ogni pressione e istigazione,
in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i
risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone
interessate ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo dispone del personale e possiede i mezzi necessari per svolgere adeguatamente
i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso
ha anche accesso al materiale necessario per verifiche eccezionali.
4. Il personale preposto ai controlli possiede:
a) una buona formazione tecnica e professionale;
b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che effettua e una
sufficiente pratica di queste prove;
c) l'attitudine necessaria a redigere attestati, registrazioni e relazioni necessari per comprovare
che le prove sono state effettuate.
5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di
ogni addetto non é in funzione del numero delle prove effettuate né dei risultati delle
prove.
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6. L'organismo sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità
non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che le
prove non siano effettuate direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo é tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene
a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni tranne nei confronti delle autorità amministrative
competenti.
Allegato IV
(di cui all'articolo 9, comma 1)
MARCATURA DI CONFORMITÀ
La marcatura di conformità CE é costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico
che segue: (omissis)
Se la marcatura é ridotta o ingrandita vanno rispettate le proporzioni indicate nel simbolo
graduato di cui sopra.
1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a
quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo
di sicurezza e di affidabilità.
2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne
uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni
minime sull'ambiente.
3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui é
destinato.
Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò
non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle
quali l'articolo pirotecnico é destinato ad essere usato.
Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:
a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata
(massa e percentuale di sostanze utilizzate), nonché dimensioni;
b) stabilità fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali
normali prevedibili;
c) sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;
d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica;
e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua, qualora questo sia destinato
ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano
essere pregiudicate dall'acqua;
f) resistenza alle temperature basse e alte, qualora l'articolo pirotecnico sia destinato ad
essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano
essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o
dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;
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g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o
involontari;
h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in
condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso (comprese le distanze di sicurezza)
e allo smaltimento scritte nella lingua italiana;
i) la capacità dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere
al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;
l) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l'uso al fine di
assicurare un funzionamento sicuro dell'articolo pirotecnico.
Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato
nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la
composizione pirotecnica. 4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere:
a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad effetto di lampo;
b) esplosivi militari.
5) I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti.
A. Fuochi d'artificio
1) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente
all'art. 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello
sonoro o di fattori affini. La categoria é chiaramente indicata sull'etichetta:
a) i fuochi d'artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza é pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza
può essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente
misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
iii) la categoria 1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto
di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di
scoppio e lampo;
iiii) i petardini da ballo della categoria 1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato
d'argento;
b) i fuochi d'artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza é pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza
può essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente
misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
c) i fuochi d'artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza é pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza
può essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente
misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.
2) I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono
al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali
e l'ambiente.
3) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato
sull'etichetta o nelle istruzioni.
4) I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria ematica e imprevedibile.
5) I fuochi d'artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro l'accensione involontaria
mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle carat14
teristiche di produzione dell'articolo stesso. I fuochi d'artificio di categoria 4 devono essere
protetti contro l'accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.
B. Altri articoli pirotecnici
1) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i
rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente durante il loro uso normale.
2) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato
sull'etichetta o nelle istruzioni.
3) L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi
per la salute, i beni materiali e l'ambiente derivanti da frammenti allorché innescato
involontariamente.
4) Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di
scadenza indicata dal fabbricante.
C. Dispositivi d'accensione
1) I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente
capacità d'innesco in tutte le condizioni d'uso normali e prevedibili.
2) I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in
condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.
3) I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici
in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.
4) La copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere
adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e
prevedibile. 5) I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere
forniti assieme all'articolo.
6) Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza, ecc.)
dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all'articolo.
7) I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e
possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidità
della connessione al dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego previsto.
Allegato II
(di cui all'articolo 6, comma 2)
PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ
B: Esame CE del tipo
1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo
notificato accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in questione,
soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante a un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda comprende:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non é stata presentata a nessun altro
organismo notificato;
c) la documentazione tecnica quale descritta del punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo
della produzione in questione (di seguito «tipo»). L'organismo notificato può chiedere
ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove.
15
3. La documentazione tecnica deve consentire di verificare la conformità dell'articolo
alle disposizioni della direttiva. La documentazione, nella misura in cui ciò é pertinente
ai fini della valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento
dell'articolo e contiene, nella misura in cui ciò é pertinente per la valutazione:
a) una descrizione generale del tipo;
b) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità,
circuiti, ecc.;
c) le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e degli schemi
e del funzionamento dell'articolo;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e descrizioni delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto
laddove non si siano applicate le norme armonizzate;
e) i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.;
f) le relazioni sulle prove.
4. L'organismo notificato:
a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente
a tale documentazione e identifica gli elementi che sono stati progettati
conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme armonizzate, nonché i componenti
che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di dette
norme armonizzate;
b) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per accertare se, ove
non si siano applicate le norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante
soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;
c) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per verificare se, ove il
fabbricante abbia scelto di applicare le pertinenti norme armonizzate, queste siano
state applicate;
d) concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove
necessarie.
5. Se il tipo risulta conforme alle pertinenti disposizioni del presente decreto l'organismo
notificato deve rilasciare al richiedente un attestato di certificazione CE. L'attestato
deve riportare il nome e l'indirizzo del fabbricante, il risultato dell'esame e i dati necessari
per l'identificazione del tipo approvato.
All'attestato dev'essere allegato un elenco delle parti pertinenti della documentazione
tecnica e copia di tale elenco é conservata dall'organismo notificato.
L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante un attestato di certificazione
CE deve fornire una motivazione dettagliata del rifiuto.
Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6. Il richiedente deve informare l'organismo notificato che detiene la documentazione
tecnica relativa all'attestato di certificazione CE di tutte le modifiche all'articolo approvato,
le quali devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora possano influire sulla
conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni d'impiego prescritte dell'articolo.
Questa nuova approvazione dev'essere rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato
originale di certificazione CE.
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
utili riguardanti gli attestati di certificazione CE e i complementi da esso rilasciati o revocati.
16
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di certificazione
CE o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli
altri organismi notificati.
9. Il fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di
certificazione CE e dei loro complementi per un periodo di almeno 10 anni dall'ultima
data di fabbricazione dell'articolo in questione.
Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione
la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione
del prodotto sul mercato.
C: Conformità al tipo
1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante si accerta e
dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato
di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione
di conformità.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
assicuri la conformità del prodotto al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e ai
requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 10 anni
dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione.
Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione
la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione
del prodotto sul mercato.
4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli
sull'articolo a intervalli casuali. Si esamina un campione adeguato degli articoli finiti,
prelevato in loco dall'organismo notificato, e si devono effettuare le prove appropriate
indicate nella norma armonizzata applicabile o prove equivalenti per controllare la conformità
dell'articolo ai requisiti pertinenti del presente decreto. Nel caso in cui uno o più
campioni degli articoli esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato adotta
provvedimenti appropriati.
Sotto la responsabilità dell'organismo notificato il fabbricante appone il numero d'identificazione
dell'organismo durante il processo di fabbricazione.
D: Garanzia della qualità di produzione
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi
di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono
conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del
presente decreto. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ciascun articolo e redigere
una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata
dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di
cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, esegue
l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato nel punto 3. Egli é
assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualità
ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.
17
La domanda contiene:
a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;
b) la documentazione relativa al sistema di qualità;
c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di certificazione
CE.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto
nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti del presente decreto che ad essi si
applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una
documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri
del personale direttivo in materia di qualità degli articoli pirotecnici;
b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità,
dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione,
con l'indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;
d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e dati sulle prove e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta
qualità degli articoli pirotecnici e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti
di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità
che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo
incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del
prodotto in questione. La procedura di verifica deve comprendere una visita ispettiva
agli impianti del fabbricante. La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata,
viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il
sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante.
Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato. 4.1. Scopo della sorveglianza
é garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal
sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali
di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni,
in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
18
4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante
mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,
procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante
una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione
dell'articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, quarto comma
e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.
E: Garanzia di qualità del prodotto
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi
di cui alla punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al
tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE. Il fabbricante appone la marcatura CE su
ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve
essere accompagnata da un numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile
della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione e le prove degli
articoli pirotecnici finiti come indicato nel punto 3. Egli é soggetto alla sorveglianza di
cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di verifica del sistema di qualità degli
articoli pirotecnici a un organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
a) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di articoli pirotecnici completati;
b) la documentazione relativa al sistema di qualità;
c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di certificazione
CE.
3.2. In base al sistema di qualità, ogni articolo pirotecnico dev'essere esaminato e prove
appropriate, come stabilito nella norma o nelle norme armonizzate pertinenti o prove
equivalenti, sono eseguite per assicurare la conformità dell'articolo ai requisiti pertinenti
fissati del presente decreto.
Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati
in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri
del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;
b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
c) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;
19
d) dei registri riguardanti la qualità, come relazioni ispettive e dati sulle prove, e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
3.3. L'organismo notificato verifica il sistema di qualità per determinare se soddisfi i requisiti
di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità
che attuano la corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato del controllo deve essere presente un esperto nella tecnologia del
prodotto interessato. La procedura di verifica deve comprendere una visita degli impianti
del fabbricante. La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata
al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il
sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità. L'organismo
notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua
a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere
le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza é garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli
obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali
di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni,
in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle
tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante
mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,
procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante
una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione
dell'articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) la documentazione relativa alle modifiche di cui al punto 3 .4, secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo paragrafo
e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.
F – Lettera omessa nel testo originale
G: Verifica dell'esemplare unico
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che
l'articolo pirotecnico cui é stato rilasciato l'attestato di cui alla lettera B é conforme ai
20
requisiti pertinenti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura CE sull'articolo
e redige una dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e procede alle opportune prove
in conformità della norma armonizzata o delle norme armonizzate pertinenti o prove
equivalenti, per verificarne la conformità dell'articolo ai pertinenti requisiti del presente
decreto.
L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione sull'articolo
pirotecnico approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.
3. Scopo della documentazione tecnica é consentire di valutare la conformità dell'articolo
ai requisiti del presente decreto e di comprendere la progettazione, la fabbricazione e
il funzionamento dell'articolo pirotecnico.
La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della verifica:
a) una descrizione generale del tipo;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottoinsiemi
e circuiti;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni di progettazione
e fabbricazione, schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti e il funzionamento
dell'articolo pirotecnico;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e le descrizioni delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto,
qualora non siano state applicate le norme armonizzate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati e degli esami effettuati;
f) le relazioni sulle prove effettuate.
H: Garanzia totale di qualità
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi
di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli in questione rispondono ai requisiti
applicabili del presente decreto che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo
importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo e redigono una dichiarazione
scritta di conformità. La marcatura CE é accompagnata dal numero d'identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione,
esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al
punto 3, ed é assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo
notificato.
La domanda deve contenere:
a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;
b) la documentazione relativa al sistema di qualità.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dell'articolo ai requisiti della presente
direttiva che ad essi si applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una
documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
21
a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri
del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;
b) delle specifiche tecniche di produzione, comprese le norme applicabili e, qualora le
norme armonizzate non siano state applicate integralmente, dei mezzi per garantire
che siano stati rispettati i requisiti essenziali del presente decreto;
c) delle tecniche di controllo e verifica dei risultati di sviluppo, dei processi e degli interventi
sistematici per sviluppare prodotti rientranti nella categoria di prodotti in
questione;
d) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità,
dei processi e degli interventi sistematici applicati;
e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione,
con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;
f) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta
in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa
i requisiti di cui al punto 3.2. Esso deve presumere la conformità a tali requisiti per i
sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro
del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella verifica della tecnologia
del prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del
fabbricante.
La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante.
Essa deve contenere le conclusioni del controllo.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di
qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante deve tenere costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato
il sistema di qualità sugli aggiornamenti che intende apportare al sistema di qualità.
L'organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se il sistema
modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una
nuova verifica.
La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere
le conclusioni del controllo.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza CE é garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli
obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai
locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie
informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione,
come i risultati di analisi, calcoli, prove;
c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione,
come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato.
22
4.3. L'organismo notificato deve svolgere regolari controlli intesi ad accertare che il
fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione
sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,
procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve
fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione
sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione
dell'articolo, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
b) la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma
e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti
informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.
Allegato III
(di cui all'articolo 7, comma 2)
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI
STATI MEMBRI PER QUANTO CONCERNE GLI ORGANISMI RESPONSABILI
DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ.
1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove di verifica non possono
essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore né l'importatore
degli articoli pirotecnici da controllare, né il mandatario di una di queste persone.
Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione,
produzione, commercializzazione, manutenzione o importazione di detti articoli. Ciò
non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e
l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale eseguono le prove di verifica con la massima integrità
professionale e la massima competenza tecnica e sono liberi da ogni pressione e istigazione,
in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i
risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone
interessate ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo dispone del personale e possiede i mezzi necessari per svolgere adeguatamente
i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso
ha anche accesso al materiale necessario per verifiche eccezionali.
4. Il personale preposto ai controlli possiede:
a) una buona formazione tecnica e professionale;
b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che effettua e una
sufficiente pratica di queste prove;
c) l'attitudine necessaria a redigere attestati, registrazioni e relazioni necessari per comprovare
che le prove sono state effettuate.
5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di
ogni addetto non é in funzione del numero delle prove effettuate né dei risultati delle
prove.
23
6. L'organismo sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità
non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che le
prove non siano effettuate direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo é tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene
a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni tranne nei confronti delle autorità amministrative
competenti.
Allegato IV
(di cui all'articolo 9, comma 1)
MARCATURA DI CONFORMITÀ
La marcatura di conformità CE é costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico
che segue: (omissis)
Se la marcatura é ridotta o ingrandita vanno rispettate le proporzioni indicate nel simbolo
graduato di cui sopra.
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